Ius soli temperato
La nuova proposta di legge introdurrebbe un’ipotesi di ius soli temperato, secondo la quale i bambini nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se uno dei genitori è titolare di diritto di soggiorno illimitato oppure di permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.
Non esiste quindi nessun automatismo generalizzato, ma in entrambi i casi il requisito è una permanenza di almeno 5 anni. Nel caso di cittadini Ue, infatti, il diritto di soggiorno permanente è riconosciuto a chi abbia soggiornato legalmente in via continuativa per 5 anni in Italia. Nel caso di cittadini extra Ue, il permesso per soggiorno di lungo periodo è rilasciato a coloro che sono titolari da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità. Necessari altri tre requisiti dei genitori extracomunitari: alloggio idoneo a termini di legge, superamento di un test di conoscenza della lingua italiana e reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Da questo permesso sono esclusi gli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Serve comunque una dichiarazione di volontà di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, da presentare al comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. In assenza della dichiarazione, chi vuole diventare cittadino italiano può farne richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Per gli stranieri nati e residenti in Italia legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Ius culturae
La nuova legge introdurrebbe anche lo ius culturae (“diritto legato all’istruzione”). I minori stranieri nati nel nostro Paese o arrivati entro i 12 anni di età possono diventare italiani dimostrando di aver frequentato regolarmente almeno 5 anni di percorso formativo. Possono essere uno o più cicli scolastici, oppure corsi di istruzione professionale triennali o quadriennali che diano una qualifica. Nel caso sia la scuola primaria, essa deve essere completata.
La naturalizzazione
Infine c’è un altro caso che però non introduce un diritto, ma rientra nel campo della concessione della cittadinanza, quella che comunemente si chiama “naturalizzazione”. Un provvedimento discrezionale (la cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell’Interno) e che va richiesto al prefetto o all’autorità consolare.
I potenziali beneficiari sono gli stranieri arrivati in Italia prima della maggiore età e legalmente residenti da almeno sei anni. Ulteriore condizione è la regolare frequenza di un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso istituti del sistema nazionale d’istruzione, o di un percorso di formazione professionale, con il conseguimento della relativa qualifica. Dal confronto con gli altri punti della legge sembra di capire che questa sia una possibilità di cui potranno avvalersi soprattutto i minori giunti nel nostro Paese tra i dodici anni (al di sotto dei quali è previsto il diritto alla cittadinanza nei termini illustrati in precedenza) e i diciotto.